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Foto di Matteo Vettori, 33 anni, Parma

 

Politiche Giovanili

Misure per ridurre la precarietà (Legge 247/2007 art. 1 c. 39-50)

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Foto di un giovane sedutoLa legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l’occupazione più stabile.

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.

La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

È stato, inoltre, stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali. Questi diritti possono essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data. Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire una graduale applicazione.

Lavoro part time legge 247/2007 art. 1 c. 44

Le norme che regolano i contratti di lavoro a tempo parziale è stata modificata per introdurre ulteriori garanzie per il lavoratore. In particolare, dall’entrata in vigore della norma, sarà possibile modificare l’orario del part time solo in presenza di una espressa previsione contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quindi con un preventivo vaglio delle organizzazioni sindacali.

Nel caso in cui i contratti collettivi lo consentano, il datore di lavoro potrà aumentare la durata della prestazione lavorativa o modificarne l’orario, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, riconoscendo, al lavoratore il diritto a specifiche compensazioni. Viene comunque esclusa la possibilità di concordare tra le parti le eventuali clausole elastiche, in assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o con coniugi, figli, genitori, o conviventi con patologie oncologiche o con totale e permanente inabilità lavorativa e con un’invalidità al 100% ed i lavoratori con figli con disabilità o di età non superiore ai 13 anni, hanno la precedenza nel diritto di trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale.
Il lavoratore che trasforma il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per le mansioni identiche o equivalenti a quelle che ricopriva precedentemente.

Al fine di ridurre le forme di lavoro che possono produrre alti livelli di precarietà sono stati eliminati il contratto di lavoro a chiamata e lo staff leasing.
Per tenere conto di specifiche esigenze di imprese e lavoratori in particolari settori (i settori del turismo e dello spettacolo, caratterizzati da prestazioni lavorative discontinue) è stata introdotta la possibilità che i contratti collettivi possano prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro da svolgere nei fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica.

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