La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha esteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’indennità giornaliera in caso di malattia.
Questa indennità è a carico dell’INPS e verrà erogata secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati. Anche per i lavoratori a progetto ed i collaboratori è prevista una particolare indennità giornaliera di malattia, sempre a carico dell’INPS.
Questa indennità copre un numero di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro. Questo limite non può essere comunque inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.
Infine, per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori che hanno diritto all’indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), sono previsti trattamenti economici per congedi parentali pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità.
Il diritto a questi trattamenti è esercitabile per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Questa misura è già in vigore per tutti i parti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007.
Inoltre, a tutela della maternità, viene esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Queste tutele garantiscono comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.(legge 247/2007 art. 1 c 83)
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